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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 21.10.1861
Regolamento di Polizia Urbana e Rurale
Copia integrale
(a margine) Regolamento di Polizia
Oggi che sono li ventuno del mese di Ottobre mille ottocento sessantuno in Sammarco
N.10
Il Consiglio Comunale di Sammarco in esecuzione della tornata del diciannove corrente mese si è riunito nella casa municipale sotto la presidenza del Sindaco D[on] Salvatore Campolongo
Si e dal medesimo fatto l'appello nominale dei Consiglieri intervenuti e si e rattrovato nel numero legale di 11
Ritornanando all'ordine del giorno si e proggettato dal Presidente la continuazione della discussione del regolamento di Polizia formato dalla Giunta
Il Consiglio ha ritenuto la proposta e gli à dato esecuzione nel seguente modo, dopoché dal Segretario si è data lettura nel seguente modo
Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Sammarco
Titolo 1° Polizia Urbana = Ordine e Tranquillità pubblica
art.° 1° E' vietato al proprietario di una casa di lasciare all'oscuro la notte tutti gli scavi che avrà praticato
nella strada per motivo di accomodarla, o lasciare ingombrati di materiale le strade in tutto o in parte. Egli sarà multato di carlini quindici a ventiquattro e tenuto ad appianare lo scavo, e togliere i materiali a proprie spese fra il termine di giorni quattro, terminata appena i lavori bisognevole alla riparazione del suo edificio. Altrimenti la Giunta con apposito verbale col quale pronunzia la multa tanto farà eseguire a spese e carico del controventore. Se poi si verifica e si tratta di occupazione di suolo pubblico si procederà dalla Giunta e dal Sindaco a norma di legge
Il Consiglio ha ritenuto il seguente articolo
art.°2 Dovranno i Fornai, Farmacisti, Cretajuoli e tutti coloro il di cui mestiere esigge di lavorare nelle
Fornaci tenere puliti e netti i camini ond'evitare gl'ingendii restando a cura della Giunta far spesso la visita in detti luoghi e trovandoli controvenzione soggetta i locatori ad una multa di carlini ventinove.
Il Consiglio ritiene il secondo articolo
art 3 Ognuno e obbligato in caso d'ingendio a prestar soccorso, e se invitato dalle autorità municipali
alcuno si negasse adducendo delle scuse andrà soggetto alla multa di cinque a ventinove carlini
Il Consiglio ritiene il presente articolo
art°4 I proprietari degli Edifizii crollati , o delle mura strapiombate sono tenuti alla demolizione, od
all'accomodo fra il termine di giorni quindici dalla intima che loro sarà fatta amministrativamente. Dietro il verbale virificato e redatto dalla Giunta e dai periti. Elasso detto termine a cura della Giunta si farà eseguire la dimolizione e lo sgombramento dei materiali dalla pubblica strada a danno ed interesse dei sudetti proprietarii i quali pagheranno inoltre una multa di carlini quindici a ventinove esiggibile amministrativamente = Del pari che le Fabbliche inabitabili dovranno i proprietari far chiudere le porte, e tutti i vani che possono darvi ingresso onde impedire gli aguati, o commettere azione riprovabile ai costumi
Il Consiglio ritiene il seguente articolo
art.5 Lo sparo dei fucili, pistole o mortaletti e di ogni altro strumento da fuoco nell'interno dell'abitato
e vietato sia di giorno che di notte, come pure di slancarvi pietre colle fiombole e colle mani alla direzione delle case, strade o vitrate I controventori saranno multati da cinque a dieci carlini oltre i danni che si potranno verificare. I controventori saranno multati da cinque a dieci carlini (ripetuto). E vietato ugualmente far chiamazzo o mettere delle grida capace di apportare disturbo per l'abitato = i controventori saranno multati da cinque a dieci carlini e saranno puniti alla prigionia a norma del codice penale = Il Consiglio ha ritenuto il presente articolo
art 6 Non è permesso al locatore o proprietario di case di tenere teste di fiori di (agrumi?) sulle
finestre o nella parte esterna del Balcone o delle logge sotto pena di una multa di carlini dodici.
Il Consiglio ritiene il seguente articolo
art 7 I matti in qualunque stato di malattia che fossero, e gli animali affetti di idofrobia non devono
andar vagando per l'abitato, o fuori restando a cura dei congiundi dei matti di tenerli chiusi in casa fino alla'arrivo della disposizione per l'invio di essi nella casa di (aversa?). Ed alla risponibilità dei Padroni degli animali feroci di ben custodirli con la così detta mussarola e di uccidere l'affetto di idrofobia. Verificandosi queste date a cura della Giunta gli animali feroci od idofobi si faranno uccidere ed i padroni saranno multati di carlini ventinove e soggetti alla prigionia giusta la legge
Il Consiglio ritiene il seguente articolo
art 8 Le Bestie da tiro da soma e da sella dovranno essere menate a mano nell'interno del paese
facendogli caminare di passo sopra passo. Se i vetturini o cavalieri non eseguiranno questa disposizione sorpresi nella fraganza saranno arrestati per giorni tre e pagheranno la multa di carlini dodici
Il Consiglio ritiene il seguente articolo
art 9 Nei giorni di festa le bettole, e le cantine debbono essere chiuse da mezzo giorno fino alle ore
ventitre, e in tutt'i giorni poi serrati ad un ora di notte. In essi è proibito ogni sorta di gioco alle carte, o alla cosi detta murra, come pure i giochi di azzardo anche nella casa particolare o nei caffè, come sarebbe la cosidetta tombola ed altri simili. I trasgressori quant'anche tenessero la porta della cantina o bottega chiusa nelle ore stabilite purché vendessero del vino o permettessero i giochi saranno multati di carlini dodici e soggetti alla prigionia di giorni cinque
Il Consiglio ritiene il presente articolo
art 10 I venditori di generi o altro nelle Botteghe non possono occupare parte della strada avvenendo le
controvenzioni saranno dalla Giunta rimossi gli oggetti e multati gli autori di carlini tre a dieci
Il Consiglio ha ritenuto il seguente articolo
art 11 non si possono aprire osterie o botteghe senza il permesso dell'autorità leggittima ed il
trasgressore a quest'articolo rinvenuto privo di tal permesso sarà multato di carlini quindici
Il Consiglio ritiene il presente articolo
Capitolo 2°
art 12 Vendita di generi annonarii commestibili
La vendita della carne, formaggi, salume, oglio, sogna, e salciccia dovrà farsi giusto le assisi che stabilirà la Giunta secondo i tempi e la quantità del (pesce?) come pure la carne di majale, o Vaccina = Se alcuno vendirà qualunque delle sudette carni magiori o fuori l'assisa stabilita come sopra andrà soggetto alla perdita delle cose e alla multa di carlini dieci a quindici e tre giorni di prigionia
Il Consiglio ritiene il presente articolo
art 13 Esposto al pubblico i commestibili, il venditore non può negare l'acquisto in dettaglio ed
amminuto a chicchesia tanto sotto il pretesto che non gli conviene l'assisa della Giunta che sotto il pretesto d'isfrido sotto la pena a titolo di ammenda di carlini dieci ed alla vendita forzosa
Il Consiglio ritiene il presente articolo-------------------------
art 14 Non sarà permesso la vendita delle frutta acerbe che possono recar nocumia alla salute e tutti al
peso di onci quarantotto il rotolo dietro assisa stabilita dalla Giunta a secondo della circostanza la Controvenzione sarà punita colla multa di carlini cinque a dieci e le frutta acerbe saranno gittate.
Il Consiglio ritiene il presente articolo
Capitolo 3
Pesi e misure
art 15 Ogni negoziante di generi o proprietario che mette in vendita derrate deve provvedersi del
mezzotomolo ugale al campione che si trova depositato nella Cancelleria municipale. Se si troverà dalla autorità municipale di conservarsi o far uso di altro mancante di misura, andrà soggetto ad una multa di carlini dodici. Alla simile multa saranno soggetti tutti i mercadanti che fanno uso di MezzaCanna o bilancione mancante [e] tutti coloro che nel pesare o misurare danno meno del giusto
Il Consiglio ritiene il presente articolo
art 16 Il pane che si espone in vendita nelle Botteghe e nei punti delle piazze o case particolari deve
essere ben cotto e di buona qualità e del peso di rotolo o mezzo rotolo di onci 33. L'importo di ciascun rotolo sarà quello che risulterà dal scandaglio mensile che ne farà la Giunta sul prezzo del genere
Verificandosi la controvenzione tanto sul prezzo che sulla misura il controventore sarà punito con una multa di carlini ventinove ed in caso di recidiva alla sospensione dell'impiego e colla perdita del pane a carico del venditore
Il Consiglio ritiene il presente articolo
art 17 Alla stessa multa indicata saranno soggetti tutti coloro che non sono provveduti di pesi esatti e
marcati. Vendono coi pesi di pietra mancanti gli oggetti commestibili e le frutta = Il Consiglio ritiene il soprascritto articolo
Capitolo 4°
Salute pubblica
art 18 La carne di ogni specie che si espone in vendita dovranno essere di animali sani perciò se la
Giunta sarà dal macellaio per vedere gli animali avvisati se sono sani e vivi, ed averne il permesso di macellarli. Coloro che si permettono di praticare diversamente a vendere la carne in luogo non stabilito dall'autorità e nascostamente saranno puniti colla multa di carlini dieci a venti. Il pesce dovrà essere fresco e le frutta perfettamente matura. Coloro che venderanno carne di animale infetta o morta per malattia o pesce non fresco saranno multati come sopra e soggetti ancora alla prigionia di cinque giorni e la carne ed il pesce sarà brugiato. I controventori per la vendita della frutta inmatura soffriranno la multa di carlini cinque e la perdita di essa
Il Consiglio ha ritenuto il presente articolo
art 19 Le concerie ed i macelli devono essere stabiliti fuori l'abitato in luogo che il vento Boreale non ci
porta l'esalazione nociva, e quale effetto fra quattro mesi della pubblicazione del presente regolamento quelli che esercitano tale mestiere si procureranno il nuovo locale e dovranno uscire dall'abitato altrimenti saranno multati di carlini venti e saranno chiuse le Botteghe.
Il Consiglio ritiene l'articolo soprascritto
art 20 E vietato ai propietari di animali di far rimanere lo stabio nelle stalle o davanti le abitazioni, ma
giorno per giorno si deve trasportare fuori l'abitato sotto la loro responsabilità. Come pure resta proibito di riporre le immondezze medesime, o altro derivante dalla pulitura delle case nelle pubbliche strade. I controventori saranno nultati di carlini quindici a venti
Ritenuto dal Consiglio il soprascritto articolo
art 21 Ogni proprietario o locatore di case o botteghe e obbliagto di non gettare nelle strade i vasi
immondi ma debbono riporli alla distanza di trenta passi fuori l'abitato e nei luoghi che verranno destinati dalla Giunta. I Controventori saranno multati di carlini tre a dieci
Il Consiglio ritiene il soprascritto articolo
art 22 Le acque che serve ad'ammollire il Baccalà, Pesce o Stocco devesi buttar fuori l'abitato come si è
detto nel precedente articolo ed i controventori saranno soggetti alla istessa multa
Il Consiglio si a ritenuto i sopra descritto articolo
art 23 Avvenendo la morte di qualche animale nell'abitato o fuori dovrà il possessore di esso farlo
sepellire a quattro palmi di profondità nella campagna lontano dal paese fra le ore ventiquattro la Giunta trovando nella fraganza la controvenzione obbligherà il possessore all'adempimento del disposto a pagare la multa di carlini dieci a quindici
Il Consiglio ritiene quest'articolo
art 24 La macerazione dei Lini è proibiti nell'interno del Comune, ma potrà farsi alla distanza di due
miglia, ugualmente è proibito il manganare il lino nello abbitato. Il Controventore sarà il possessore del lino multato di carlini dieci a trenta
Il Consiglio ritiene il seguente articolo
art 25 L'interiora degli animali ed i panni sporchi non possono lavarsi nelle Fontane ma nei Fiumi o
nelle vasche fuori l'abitato = Il controventore pagherà una multa di carlini tre a dieci =
Il Consiglio ritiene l'articolo soprascritto=
art 26 Si deve usare la massima diligenza onde siano perfettamente chiuse le sepolture di cimiteri nelle
Chiese a cura e responsabilità dei rispettivi Parrochi e dei Sagrestani delle medesime. La controvenzione a questo articolo sarà punita di carlini quindici a venti
Il Consiglio ritiene questo articolo
art 27 I cosi detti Segretisti non possono vendere a donne delle acque e dei medicamenti se non hanno
speciale autorizzazione. Contravenendosi a questa disposizione si andrà soggetti ad una multa di carlini dieci a quindici ed alla prigionia di giorni tre
Il Consiglio ritiene questo Articolo
Capitolo 5
Strade e Fontane
art 28 Ciascun locatario di casa e Bottega è tenuto di non gettare acque immondizie ed altro dalle
finestre balconi o parti sporgenti nelle strade e di far pulire nei giorni di mercoledì e Sabato di ogni settimana innanzi la di lui abitazione o bottega. La immondezza deve buttarsi fuori le mura dell'abitato. Verificatasi dalla Giunta l'inobedienza sarà il controventore multato di carlini otto
Il Consiglio ritiene l'articolo soprascritto
art 29 Sarà soggetto ad una multa di carlini cinque a venti ed al risarcimento del danno colui il quale
per capriccio o per motivo di privato interesse (dirotta?) o parte o tutta dell'acqua con rottura del condotto od altro mezzo
Il Consiglio ritiene questo articolo--------
Titolo 2 Polizia Rurale
Capitolo 1°
Salubrità della Campagna
art 30 Alcun proprietario o colono non può nei suoi fondi ritenere in fossi, o nelle così dette cibie le
acque chiuse ristagnate. Sarà egli multato per la prima volta di carlini dieci ed in caso di recidiva del doppio
Il Consiglio ritiene il precedente articolo
art 31 Per gli animali attaccati da una malattia contaggiosa di qualunque specie dovrà il possessore
farne avvisato al Giunta fra ventiquattrore, ed intanto dividersi dagli altri animali sani tanto nel pascolo che nell'abbeveratojo. Se la malattia progredisce ed i rimedi si rendono inefficaci saranno gli animali uccisi ed a spese del proprietario sotterrati nella profondità di quattro palmi o bruggiati
Il Consiglio ritiene il seguente articolo
art 32 Gli animali affetti di idofobia saranno uccisi subito e seppelliti o brugiati come sopra. Il
proprietario dell'animale che controviene a questo articolo sarà multato di carlini dieci a ventinove, soggetto alla prigionia di giorni tre oltre i danni ed interessi che l'animale affato (affetto?) produce La Giunta a spese del controventori farà eseguire il disposto di quest'articolo coll'applicazione delle pene stabilite
Ritenuto dal Consiglio
Capitolo 2°
Conservazione dei Poteri
art 33 E proibito a chiunque di dare fuoco alle ristuggie in terreno altrui ed in qualunque tempo; nei
terreni liberi prima del giorno quindici ........ ed oltre a ciò bisogna il consenso del proprietario del fondo, e devisi tenere lontano dalle siepi dai boschi e dai casamenti 200 passi. I controventori a tale disposizione saranno soggetti a carlini quindici di multa ed alla prigionia di giorni tre
Il Consiglio ritiene questo articolo
art 34 Il Proprietario del fondo appena avvertito di esservi comparsi i bruchi deve dare avviso al
Sindaco, e se i bruchi non esistono che nelle sue proprietà dovrà egli procurare per quanto gli è possibile la distruzione. Controvenendo alla prima parte sarà soggetto alla multa di carlini venti a ventinove
Il Consiglio ritiene il presente articolo
art 35 Coloro che lasceranno senza custodia gli animali, i quali entreranno nei fondi altrui
cagionandone del danno saranno multati di carlini dieci a quindici oltre il pagamento del danaro a favore del proprietario del danno
Il Consiglio ritiene il presente articolo
art 36 Saranno soggetti alla multa di carlini venti, ed alla prigionia di giorni tre tutti coloro che
guasteranno gli strumenti agrarii le siepe o vie convicinali e quelli che guasteranno fabbricati, o tolgono legni dai ponti costruiti nelle pubbliche strade.
Il Consiglio ritiene questo articolo
Capitolo 3°
Agricoltura
art 37 Le acque pubbliche che per un tempo lungo e non interrotto sono solite a riportarsi nell'asta per
l'irrigazione dei terreni seminati a granone o altre biade che ànno bisogno di essere inaffiate, dovranno essere distribuiti da una deputazione eletta dal Consiglio Comunale, in ogni anno, ed in proporzione del terreno inaffiabile. Colui che ordirà divergere le acque e turbare la distribuzione regolare stabilita sarà multato di carlini quindici a venti e soggetto alla prigionia di giorni tre. La spesa occorrente per lo spurgo dell'acquidotto sarà in proporzione del godimento dell'acqua, e se alcuno è restivo si farà tanto eseguire dalla Giunta a spese del renitente colla multa di carlini cinque
Si e dal Consiglio ritenuto il seguente articolo
art 38 non potrà il padrone del fondo cui è assegnato dalla Deputazione porzione delle acque per la
coltura del granone o altro genere invertirla ed allagare le (vasche?) o altri piccoli boschetti di niuna rendita, e controvenendo sarà multato la prima volta di carlini dieci a venti se recidivo al doppio = Ritenuto dal Consiglio
art 39 Tutte le clausole finali di sopra espresse sono applicabili nei casi che appartengono alla polizia
amministrativa salvo le riflessioni del Consiglio Comunale sulle altre pene cui potrà infriggersi
Ritenuto dal Consiglio
art 40 Per l'occupazione di suolo pubblico saranno osservate le leggi in vigore.
Ritenuto dal Consiglio e lo approva diffinitivamente in tutti i suoi articoli
Il Sindaco
F.to Campolongo
L'assessore anziano Il Segretario
F.to Gaspare Valentoni F.to Giuseppe Picarelli
Integrazione con delibera 116/20.5.1865
Integrazione con delibera 16/8 30.5.1871
a cura di Paolo Chiaselotti