Deliberazione del Decurionato pag. 65 del 2.3.1823
"Regolamento di Polizia urbana e rurale"
Regno delle Due Sicilie
Provincia della Calabria Citeriore Intendenza della Calabria Citra
Comune di Sammarco
Oggi lì due (2) del mese di Marzo, anno milleottocentoventitre (1823) Nel
Comune di Sammarco, e nel luogo destinato alle Sessioni Decurionali.
Riunito il Decurionato della suddetta Comune, regolarmente convocato dal Sindaco,
perchè corrente la prima Domenica del mese, e composto da' Signori D.Giuseppe
Fera, D.Gaetano Fazzari, D.Nicola Campagna, D.Giuseppe Candela, D.Antonio Seta,
e D.Gaetano Rinaldi.
Il Sindaco Sig. D.Michele Valentoni, che ha presieduto la sessione, avendo dato
lettura dell'oggetto, che deve trattarsi, il Decurionato è venuto a prendere
la seguente determinazione.
Articolo 1° Il Decurionato a proposta del Sindaco, e coll'intervento del
primo Eletto Sig. D.Bernardo la Regina, in esecuzione dell'articolo 279 della Legge
de' 12 Xbre (dicembre) 1816, all'unanimità è venuto a deliberare su
i Regolamenti locali necessarj per la Polizia urbana, e rurale, nella maniera che
siegue.
1° Resta proibita ogni vendita di commestibile, e vieppiù
del Pesce nelle Case de' Privati, sotto la multa di Carlini quindici, tanto contro
i venditori che i Proprietari delle Case.
2° La stessa suddetta multa resta comminata contro coloro, che
ardiscono scartare i Pesci, o d'intromettersi nel cancello ove si vendono, prendere
a forza la Carne, od altri commestibili ne' luoghi pubblici, o che pretendono essere
serviti in preferenza degli altri.
3° I Venditori, Tavernari, e Macellari devono servirsi de' giusti
pesi, e misure, e sottomettersi all'Assisa, sotto la multa di Carlini venti.
4° Il Pane, che si vende deve essere ben cotto, di buona qualità,
e del peso secondo la tariffa, che andrà a farsi dopo lo Scandaglio, sotto
la multa di carlini venti, tanto contro le Panettrici, che contro i venditori.
5° È proibito agli Ortolani di vendere verdure a' Forastieri
pria di provvedere la pubblica Piazza di questo Comune, sotto la multa di carlini
cinque.
6° Tutte le Taverne, e Cantine debbono star aperte in tempo di
Festa sino a due ore pria del mezzo dì, e riaprirsi alle ore ventidue, continuando
sino alle ventiquattro le sole Cantine, e sino alle due della notte le Taverne per
commodo de' Forastieri, che possono accedervi in tal'ore. Le cantine poi in tutti
i giorni feriali debbono chiudersi alle ore ventiquattro, e le Taverne alle ore
due della notte come sopra, sotto la multa di carlini dodici.
7° Saranno sottoposati alla multa di Carlini tre coloro che buttano
immondezze dentro l'Abitato, e non puliscono le Strade, che corrispondono alle loro
Corte, Finestre, e Logge.
8° I Padroni de' Cani rabbiosi debbono uccidere i medesimi, subito
che li conosceranno arrabbiati, sotto la multa di ducati sei e tre giorni di prigionia.
La multa poi di Carlini trenta e giorni due di prigionia è applicata a coloro
che che vedranno Cani rabiosi, e non useranno tutti i mezzi possibili per la loro
distruzione.
9° I Padroni di Cani Corsi debbono tenere i medesimi incatenati,
senza permetterli di andar vagando, sotto la multa di Carlini Venti.
10° È proibito a Mastri Conciatori di pelle, o altra persona che
sia, di tenere dentro l'abitato i Calcinari, sotto la multa di Docati sei, e giorni
tre di prigionia.
11° Chiunque aprirà in tempo di notte uno, o più Canali
della Fontana denominata SantoMarco, per servirsi dell'acqua fuori dall'uso da bere,
sarà soggetto alla multa di carlini trenta, e giorni due di prigionia.
12° Chiunque si porterà nella succennata Fontana od in altre a
prendere dell'acqua, non debba stagliare o sia preferirsi a coloro, che per lo stesso
oggetto pria vi sono arrivati, sotto la multa di Carlini sei.
13° È proibito a Chiunque di fare scavi vicino le pubbliche strade,
o di restringere in qualsivoglia modo le stesse, sotto la multa di carlini trenta,
oltre della rifazione del danno.
14° Gli animali porcini, che si crescono dentro l'abitato, quando sono
avezzi a danneggiare nelle convicine campagne, il Padrone, che non li cautela con
Mangone (?) o legame, è sottoposto alla multa di Carlini cinque, oltre della
rifazione del danno.
15° Chiunque immetterà nel Fiume, Torrenti, o Stagni de' Lini,
Canapi, Ginestre, e simili non alla distanza di due miglia dall'abitato, ma meno,
sarà soggetto malla multa di Carlini trenta, e giorni tre di prigionia.
Non essendovi altri oggetti a discutersi nella sessione di questo giorno, dopo di
essersi dal Segretario data lettura del presente Processo verbale lo stesso è
stato sottoscritto.
Fatto a Sammarco il giorno, mese, ed anno come sopra.
Firmato M[ichele] Valentoni sindaco, Bernardo La Regina primo Eletto, Giuseppe Fera
D[ecurion]e, Antonio Seta D.e, G[iuseppe] Candela D.e, G[aetano] Fazzari D.e, Nicola
Campagna D.e, Gaetano Rinaldi D.e Seg[reta]rio
ELENCO DELIBERAZIONI
REGISTRO DECURIONATO 1819-1944
A cura di Paolo Chiaselotti