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Deliberazione del Consiglio n.242b del 28.7.1861
"..fondi demaniali...scioglimento delle promiscuità.."
Estratto
Provincia di C(alabria) C(iteriore)
Distretto di Cosenza
Comune di Sammarco
L'anno 1861 il dì 28 luglio a Sammarco chiamato il Municipio del Comune sudetto nella casa comunale solito luogo delle sue sedute sotto la presidenza del Sindaco D(on) Giuseppe Candela si è proposto l'Uffizio del Delegato nella qualità di Commissario Demaniale del 20 luglio 1861 con cui si respingeva un notamento di fondi che gli era stato acchiuso dal Sindaco di Mongrassano in data 13 volgente mese con la ditta di essere quelli promiscui tra quel Comune, Sammarco, Cerzeto, Cervicati, onde tenerli presenti nello scioglimento delle promiscuità a norma della disposizione legislativa emanata nel 1806 in questa parte.
Il minicipio dopo aver letto il surriferito foglio e lo stato dei fondi in esso contenuti ha osservato
1° Riguardo ai fondi denunziati dal municipio di Mongrassano il Municipio del Comune di Sammarco si rimette alla deliberazione del 9 maggio 1819 fatta da quel municipio sotto la presidenza del sindaco D(on) Emmanuele Conti, decurioni D(on) G.Candela, D. Felice Catalani, D.Giovanni Selvaggi, D.Filippo Talarico, D.Michele Valentoni, D. Gaet.Rinaldi, in cui sono segnati i fondi denunziati dal predetto municipio di Mongrassano.
Così si è deliberato.
F.to G. Candela Sind(ac)°, Gasparo Valentoni, V.Talarico, Vincenzo La Regina, Luigi Mele.
I decurioni D. Antonio Cristofaro, D. Luigi Sarpi e D.Leone Catalani osservano che il municipio di Mongrassano male a proposito si servì di denunziare al signor Commissario incaricato della ripartizione dei fondi demaniali i territorj contenuti nello stato a quello rimesso. D'essi territorj né sono promiscui, né possono essere sottoposti a divisione, non riportando le condizioni richieste dall'articolo 3 del decreto degli 8 giugno 1807. Infatti altra volta il Decurionato di Sammarco con verbale del 9 maggio 1819 gli annotava come soggetti agli usi civici ed in conseguenza capaci di divisione con molti altri della stessa natura; ma per questi soli fu emessa ordinanza commissariale ed in seguito ripartiti, mentre per quelli non fu affatto proceduto, ed è quindi a credersi una certezza che .. ..ebbero le condizioni prescritte dalla legge, perché alcuni di natura naturalm(ent)e patrimoniale, ed altri di minore estensione di moggiate 300. Inoltre nello stato di quel municipio figurano pure i fondi di Geremia, Bocita, Carrocchie appartenenti alla Mensa vescovile di Samm(arco); a prescindere che questi fondi dagli antichi decurionati non furono mai .. .. ,circa .. .. .agli usi civici, ma essere chiusi in tutti i tempi dell'anno e per conseguenza a tenore della consuetudine del Regno, dichiarate (spazio bianco) pur non di meno non potevan, né possono essere divisibili giacchè .. .. nella loro integrità di .. .. . e non colpite affatto dal summentovato decreto degli 8 Giug(no) 1807, che a chiare note dichiara soggetti a divisione i territorj aperti, culti o inculti, che riflette i burgensatici, gli allodiali ed i patrimoniali. Per siffatti motivi adunque gli esponenti decurioni son di parere di non essere affatto molestati i possessori dei surriferiti territorj, poiché varrebbe lo stesso che immergersi il municipio in questioni oziose e prive di effetti legali e aggravarsi di inutile spesa. Antonio Cristofaro-Luigi Sarpi-Leone Catalani Dec(urioni).
Note
Per un approfondimento dell'argomento si legga "Storia di un demanio" di G.Guaglianone
A tutt'oggi numerosi sono i terreni soggetti a livello o censo comunale
REGISTRO DECURIONATO 1856-1861
A cura di Paolo Chiaselotti