Deliberazione del Decurionato del 7.5.1820 pag. 14 fol.17
Condizioni di affitto demani e Riattazione prigioni
Regno delle Due Sicilie
Provincia della Calabria Citeriore
Comune di Sammarco
Oggetti compresi
1° Condizioni sopra diversi nuovi affitti da subasta
2° Simili per la riattazione delle prigioni.
Oggi lì sette (7) del mese di Maggio milleottocentoventi (1820) Nel Comune
di Sammarco, e nel luogo destinato alle Sessioni Decurionali.
Riunito il Decurionato della suddetta Comune, regolarmente convocato dal Sindaco,
perchè corrente la prima Domenica del Mese, composto da' Signori Michele
Valentoni, Giuseppe Candela, Pietro de Marco, Antonio Seta, Filippo Tallarico, e
Gaetano Rinaldi.
Il Sindaco Sig. Giovanni Selvaggi, che ha preseduto la Sessione, avendo dato lettura
degli oggetti, che devono trattarsi, il Decurionato è venuto a prendere le
seguenti determinazioni.
Art.1° Esaminato il contenuto dell'articolo 233 della Legge 12 Dicembre 1816,
relativa alle condizioni che debbono precedere gli affitti delle rendite comunali,
il Decurionato considerando di doversi provocare i seguenti nuovi affitti, cioè
Maiolongo dell'estensione di tomolate centodiciotto tra seminatorio, e pascolo,
rendita in fondiaria docati ottanta
Molara di tomolate venticinque come sopra, rendita in fondiaria docati tre, e carlini
quattro.
Piparo di tomolate venticinque seminatorie, rendita in fondiaria docati ventuno,
e carlini quattro
Valle del Sorvo di tomolate cinquantasette, querceto, rendita come sopra docati
ventidue ed un Carlino
Mortilleto di tomolate ventitre seminatorie, rendita in fondiaria docati nove
Valle Guzzolini di tomolate centosessanta tra seminatorio e pascolo, rendita come
sopra docati quarantanove
Cacce di tomolate centosessantasei, e cinque ottavi, tra seminatorio e boscoso,
rendita come sopra docati cinquantasei
Serramaddamma di tomolate cento come sopra, rendita in fondiaria ducati diciannove
Valle della Vecchia di tomolate trentacinque come sopra, rendita in fondiaria docati
sedici, e carlini cinque
Manca della Castagna di tomolate cento, come sopra, rendita docati quarantatre
Stamile e Manca de' Preti di tomolate cento, come sopra, rendita docati settantadue,
e carlini cinque
Mancino di tomolate quaranta boscose, rendita come sopra docati dodici, e grana
settandadue
Sant'Agata di tomolate sessantotto tra seminatorio, e boscoco, rendita come sopra
ducati sei
Prato di tomolate duecentododici tra querceto, e seminatorio, rendita come sopra
ducati settantasette
Lombardo di tomolate ventiquattro, e tre ottavi seminatorio, rendita come sopra
ducati ventiquattro
Camposerino del Marchese, del Tesorerato, e del Cantarato, di tomolate ottantatre
e quattr'ottavi, seminatorio irrigabile, rendita in fondiaria docati
e Montagna di tomolate ottomila, e sessanta, coverta di Faggi, Cerri, e Castagne,
rendita come sopra ducati trecentodieci.
È divenuto a proporre sopra tal'affitti le condizioni che seguono.
1° Non dovranno durare più di quattro anni, con entrar in possesso i
Fittajuoli al primo Gennaio milleottocentoventuno
2° Di eseguire i pagamenti in dodicesimi
3° Di addire il fondo a semina, e pascolo solamente
4° Di restituire il fondo in fine dell'affitto della maniera si trova descritto
nello Stato annesso agli atti e dal fittuario seguito
5° Di coltivarlo come i regolamenti principali di agricoltura, e l'uso patrio
prescrivono
6° Di non commettere tagli, o devastazioni sotto le pene prescritte dalla Legge
7° Sopportare tutte le spese di aggiudicazione e di registro
8° Di dare la cauzione solidaria, coll'ippoteca de' fondi liberi
9° Di conformarsi a tutte le clausole, condizioni, contenute nel Regolamento
del Sig. Intendente della Provincia de' 2 luglio 1814 iscritto nel Giornale n°
114.
10° Di sottomettersi all'arresto personale.
11° Di dover il conduttore rinunciare a qualunque escomputo per causa ordinaria,
straordinaria, ed impreveduta
Art. 2° Avendo il Sindaco fatto conoscere di doversi colla possibile sollecitudine
riattare le Prigioni Circondariali site in questo Comune, perchè rese insuscettibili
a ricevere, e contenere con sicurtà i delinquenti; e fattane all'uopo seguire
la perizia, approvata dal Signor Intendente sotto il dì 26 Marzo per quindi
aggiudicarsi l'appalto al ribasso di un tal lavoro; il Decurionato, a termini della
precitata Legge de' 12 Dicembre 1816, è divenuto a proporre sull'appalto
menzionato le seguenti condizioni:
1° La riattazione dovrà eseguirsi scrupolosamente nella conformità
della cennata perizia, e compirsi fra lo giro di tre mesi, a contare dopo l'approvazione
ricevuta dal Sig. Intendente sulle subaste, che subito si farà ostensiva
all'aggiudicatario
2° L'ammmontare della spesa non potrà oltrepassare li ducati centouno
(101) giusta la divisata perizia; e della somma che resterà in ultima subasta
se ne pagherà all'Offerente una metà nel rpincipio del travaglio,
e l'altra metà dopo terminato, e riconosciuto da due Periti, uno nominato
dal Sindaco, e l'altro dall'aggiudicatario, che il lavoro sia eseguito giusta la
suddetta perizia
3° Tutte le spese di aggiudicazione sono a carico dell'aggiudicatario, non
escluso il registro
4° L'aggiudicazione sarà definitiva, e certa, se non dopo l'approvazione
del Sig. Intendente
5° L'aggiudicatario dovrà dare cauzione per la sussistenza del lavoro
durante un sessennio, ad eccezione de' casi meri fortuiti in questo frattempo
Non essendovi altri oggetti a discutersi nella sessione di questo giorno, dopo di
essersi data lettura dal Segretario del presente Processo verbale, lo stesso è
stato sottoscritto.
Fatto in Sammarco il giorno, mese, ed anno come sopra.
N.B.[a margine]
Firmato G.Selvaggi Sind[ac]°, Michele Valentoni D.e, G.Candela D.ne, Pietro
de Marco D.ne, Antonio Seta D.e, Filippo Talarico D.e, Gaetano Rinaldi dec[urio]
ne
Segretario
ELENCO DELIBERAZIONI
REGISTRO DECURIONATO 1819-1944
A cura di Paolo Chiaselotti