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Questa pagina fa parte del sito "L'Ottocento dietro l'angolo"  (http://www.sanmarcoargentano.it/ottocento/index.htm) di Paolo Chiaselotti

Dal Registro delle Deliberazioni del Decurionato n.106 del 19.8.1858

"A questa Commissione di leva" – Richiesta esonero Antonio Jantorno di S. Vincenzo

Provincia di C[alabria] C[iteriore] Comune di Sammarco Distretto di Cosenza

Oggi che sono li 19 del mese di agosto mille ottocento cinquantasette in Sammarco

Chiamato il Decurionato del sudetto Comune nella casa comunale sotto la presidenza del Sindaco D.Francesco Selvaggi si è proposto un rigardevole (sic) Uffizio del S.r Intendente della Provincia del 12 corrente mese ed anno l'uffizio 2 carico N.1892 mercè il quale l'autorità sullodata accertava una dimostranza di Antonio Jantorno di Pasquale requisito della presente leva di questo Comune con la quale si è fatto a chiedere la esenzione dal marciare per essere stato stato dichiarato unico assoluto e perciò esente dal marciare e non nega però di avere altri fratelli e Padre nel Comune di S.Vincenzo ma siccome il supplicante è separato dalla famiglia a più anni e dimora nel surriferito comune di Sammarco deve considerarsi unico relativo, e nel caso che si volesse ritenere come facente parte della famiglia, allora deve bussolarsi* nel Comune di S.Vincenzo non già nel Comune di Sammarco.

La Commissione di leva del Comune di Sammarco riggetta (sic) i motivi addotti dal reclamante Iantorno e gli (sic) dichiara malfondati per i seguenti motivi

1° Il Jantorno domicilia da più anni a Sammarco nella qualità di colono e ciò è applicabile l'articolo XV Regolamento organico col quale va disposto che gl'individui fuori del Comune nativo marceranno pel Comune ove fanno domicilio legale e applicabile pure a questa eccezzione (sic) l'articolo XVI p[aragraf]i 1 e 2 di detto regolamento col quale vien prescritto che un individuo domiciliato in un comune conta il periodo di un anno e un giorno possa ritenersi appartenente per la leva al Comune istesso.

2° L'altra eccezzione (sic) prodotta di esso bussolato* nel solo Comune di nascita è pure erronea perchè contemplata dall'articolo XV del surriferito Regolamento organico prescrivendo che ciascun individuo soggetto alla leva sarà allistato e sorteggiato nel comune ove è nato ed in quello del suo legale domicilio.

3° Si deduce dalla dimostranza che la Commissione di leva di Sammarco l'ha ritenuto per anno assoluto e perciò esente dal marciare, falsa è tale assertiva mentre il Jantorno non ha mai reclamato presso detta Commissione e perciò niun reclamo si è esaminato su di esso, costa solo che nella prima spedizione vi fu compreso il Jantorno e questi senza dedurre motivi assieme agli altri individui e al Conduttore si portò nel consiglio di leva, e dopo essersi pagato delle diete se ne fuggì

Per questa ragione la Commissione di leva di Sammarco per la parte che ad essa compete riggetta (sic) tutte l'eccezioni prodotte da Jantorno lo dichiara far parte della leva di questo Comune ed obbligato a marciare pregando l'autorità del S.r Intendente ordinare che la Commissione gli spedisca il verbale di ....? quante volte il medesimo sia renitente nella presentazione come al solito

Non essendoci altro da deliberare nella sessione di stamane e di poi che si è data lettura della pigliata deliberazione è stata sottoscritta. Oggi giorno mese ed anno come sopra

Seguono firme dei decurioni cavaliere [Antonio Francesco] Perri, Giuseppe Ruffo, Vincenzo Candela, Vincenzo Cristofaro, Luigi Valentoni

A margine è scritto Il Parroco, senza firma.

(Era membro della commissione di leva)

*Bussolare=estrarre a sorte dal bussolo o bussolotto

ELENCO DELIBERAZIONI

REGISTRO DECURIONATO 1856-1861

a cura di Paolo Chiaselotti